Alle scriventi OO.SS. giungono notizie da numerose scuole in tutto il paese in cui vengono diramate circolari su un presunto obbligo formativo di tutto il personale in materia di software di Intelligenza Artificiale, in alcuni casi con
scadenza alla data del 2 agosto 2026, che si richiamano all'art. 44 del CCNL 2019/21, all'art. 4 del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (Reg. UE 2024/1689 - AI Act) e alle Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza
Artifciale nelle Istituzioni scolastiche adottate con DM n. 166 del 09/08/2025.
A questo proposito, si fa presente quanto segue:
- l’art. 44 del CCNL 2019/21 recita Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di
cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate anualmente dal collegio docenti con il PTOF: qualunque attività di formazione non deliberata dal Collegio dei Docenti come parte integrante del Piano Annuale delle Attività
non rientra nelle 40 + 40 ore di Attività Funzionali all'insegnamento e pertanto non può considerarsi obbligatoria per tutto il personale docente.
- per quanto concerne il riferimento al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), dalla lettera dell'art. 4 ci pare del tutto arbitrario dedurre l'obbligo di tutto il personale a formarsi sull'uso dell'IA, in particolare con i corsi di formazione
offerti dall'istituzione scolastica in cui si presta servizio.
Come chiarito anche dalla Nota prot. 0035264 del 2.7.2026 dell'USR Lombardia "Misure di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale - chiarimenti in merito alla data del 2 agosto 2026 prevista dal Regolamento (UE)
2024/1689 (“AI Act”)"
• se da un lato un percorso di alfabetizzazione sull’IA è sicuramente opportuno per tutto il personale scolastico (...) gli obblighi previsti dall’AI Act all’art. 4 si applicano solo ai docenti che, adottando o programmando di
adottare strumenti di IA nelle proprie attività didattiche, si configurano come “utilizzatori” (“deployers”).
• La Commissione europea ha inoltre chiarito che l’art. 4 non impone un modello unico di corso, una durata prestabilita o il rilascio di specifiche certificazioni.
Rispetto alla data del 2 agosto 2026, la Nota precisa l’affermazione secondo cui “entro il 2 agosto 2026 tutto il personale della scuola deve completare obbligatoriamente la formazione in base all’AI Act” non appare pienamente
rispondente al contenuto dell’articolo 4, in quanto:
• associa l’adempimento previsto a una data che non coincide con l’avvio dell’applicazione delle disposizioni in materia di AI literacy;
• riconduce un obbligo di adozione di misure adeguate e proporzionate a un unico corso obbligatorio, uniforme e generalizzato;
• estende indistintamente l’adempimento all’intero personale, senza considerare i ruoli concretamente coinvolti, i sistemi effettivamente utilizzati e il relativo livello di rischio.
- Per quanto riguarda le Linee Guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, sono le stesse a chiarire, a pag. 15: […] si evidenzia che, nel rispetto dell’art. 10, commi 3 e 4, del
Decreto che adotta le presenti Linee guida, il Ministero, con successivi decreti ministeriali, di natura non regolamentare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà:
(i) a disciplinare:
• le modalità con le quali le Istituzioni scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di Intelligenza Artificiale, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e di IA, nonché
agli orientamenti internazionali e nazionali adottati in materia, al fine di assicurare un utilizzo dei sistemi di IA antropocentrico, affidabile e fondato sul rispetto dei principi etici indicati all’interno degli Orientamenti etici
per un' IA affidabile dell’8 aprile 2019;
• le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico;
Alle scriventi OO.SS. non risulta che il Ministero abbia provveduto a tale disciplinamento.
Infine, come OO.SS., ci preme chiarire che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, così come definita dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015 deve essere svolta durante il servizio dei docenti, pertanto
non può rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Di conseguenza, laddove il Piano annuale delle attività approvato e/o modificato con apposita delibera del Collegio dei Docenti non preveda le
suddette attività di formazione, la scadenza del 2 agosto - anche per attività di formazione "asincrone" quali in molte scuole vengono proposte/imposte - potrebbe comportare oneri lavorativi durante il periodo di ferie.
Per tutto quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS. chiedono di rettificare eventuali circolari che affermino o lascino intendere un obbligo generalizzato per tutto il personale docente di formarsi all'uso della cosiddetta Intelligenza Artificiale, con specifici corsi proposti dall'Amministrazione, con o senza la scadenza del 2 agosto 2026, ribadendo che la formazione va rivolta solo ai docenti che, adottando o programmando di adottare software di IA nelle proprie attività didattiche, si configurano come “utilizzatori” (“deployers”).