Sindacato Sociale di Base
Statuto

ART.1 
COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’ASSOCIAZIONE SINDACALE FEDERATIVA NAZIONALE Sindacato di Base Sociale (da ora in poi identificato con la sigla SSB)

 

Essa nasce inizialmente per unire i lavoratori e le lavoratrici in servizio e in pensione di ogni ordine e grado di scuola, di ruolo e non di ruolo.

Essa punta ad allargare la partecipazione all’Associazione stessa anche agli studenti e alle studentesse, ai genitori e alle genitrici.

Essa potrà estendere la propria attività ad altri settori lavorativi, con le modalità stabilite all’art. 16.

L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti o gruppi politici di qualsiasi natura.

La sede legale nazionale è a Fosdinovo (MS) - 54035 - Via Novella di Sotto 8

L’Associazione ha durata illimitata.


ART.2 
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha come scopo sociale e ragion d’essere la difesa della scuola pubblica ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola.

L’associazione si batte per la reale gratuità della scuola dell’obbligo, per il diritto allo studio, contro ogni forma di emarginazione scolastica e di discriminazione; si batte inoltre contro la privatizzazione e la mercificazione dei percorsi di accesso alla professione e di aggiornamento.

L’associazione svolge al contempo attività politica ed attività culturale, nonché funzioni sindacali rappresentando la categoria nelle sedi ritenute utili, ivi compresa la contrattazione a livello locale e nazionale.

L’associazione è impegnata a progettare elementi di trasformazione della Scuola che tengano conto della specificità e dell’unicità della funzione docente, nonché di un qualificato apporto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e del ruolo propositivo che in essa devono svolgere studenti e studentesse, genitori e genitrici.

Tali trasformazioni devono inserirsi in un processo di mutamento della società, nella direzione del superamento della mercificazione del sapere e degli attuali meccanismi di produzione e distribuzione dei beni sia materiali che intellettuali.

L’associazione, in concorso con altri movimenti, organizzazioni e associazioni, promuove e sostiene ogni iniziativa volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori e le lavoratrici, di tutti i cittadini e le cittadine, nonché ogni iniziativa utile all’acquisizione ed alla difesa dei diritti sindacali, sociali, economici e politici.

L’associazione, in tutte le sue istanze, si propone di realizzare momenti di accordo intercategoriale anche sovranazionale, favorendo l’unità nella lotta dei lavoratori e delle lavoratrici, dei cittadini e delle cittadine.

L’Associazione pone il principio dell’auto organizzazione a cardine della propria attività. In questa direzione l’Associazione è impegnata a costruire Comitati di Base in ogni scuola. Essi possono essere composti sia da associati che da non associati; le strutture provinciali di SSB si interfacciano costantemente con i CdB e offrono costante supporto organizzativo. Il CdB è un organismo autonomo rispetto all’Associazione ed è costituito da tutti i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti e le studentesse, i genitori e le genitrici di una singola istituzione scolastica.

L’Associazione è ispirata dai valori di democrazia, uguaglianza, solidarietà, mutualismo, giustizia sociale, ecologia, tutela dei beni comuni materiali e immateriali, quindi dai valori dell’antifascismo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione si avvale di qualsiasi strumento ritenuto idoneo, teso anche all’autofinanziamento.


ART.3 
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Il presente statuto fissa norme e criteri generali di funzionamento dell’organizzazione ed è informato ai seguenti principi:

a) Rifiuto del sindacalismo di mestiere che produce la separazione tra rappresentanti e rappresentati/e; è consentito l’esonero parziale senza interrompere completamente il rapporto con il posto di lavoro; non sono utilizzabili distacchi/esoneri totali;

b) Rotazione, verificabilità periodica, revocabilità e non cumulabilità degli incarichi nazionali. Ogni mandato del/della portavoce non può avere durata superiore ad un anno, rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni consecutivi e non è tacitamente rinnovato;

c) Autofinanziamento;

d) Rappresentanza delle diverse componenti;

e) Il/le portavoce/i e i membri degli esecutivi dell’Associazione non devono rivestire incarichi in partiti politici a livello nazionale e locale e decadono nel momento in cui fossero candidati/e, anche indipendenti, in liste elettorali;

f) E’ ammessa l’organizzazione di coordinamenti di settore intesi come essenziali momenti autogestiti di riflessione o spinta propositiva, ma mai come strutture che agiscano autonomamente rispetto agli organismi decisionali dell’Associazione;

L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, può avvalersi anche di enti propri appositamente costituiti.


ART.4 
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE.

L’Associazione è aperta a tutti i lavoratori e le lavoratrici in servizio o collocati/e a riposo di ogni ordine e grado di scuola, di ruolo e non, in servizio o meno.

E’ aperta inoltre a genitori e genitrici, studenti e studentesse.

L’adesione è individuale, intrasmissibile e viene data agli organismi provinciali.

L’adesione implica l’ottemperanza delle norme ed il perseguimento delle finalità dell’Associazione nonché il versamento delle quote associative.

Essa avviene sulla base della condivisione dei valori esplicitati all’art. 2

Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici della scuola in servizio o collocati/e a riposo l’adesione avviene mediante delega alla riscossione del contributo sindacale.

L’iscrizione per il personale scuola a riposo e in servizio a tempo indeterminato e per il personale con supplenza annuale e/o fino al termine dell’attività didattica a SSB avviene mediante trattenuta in busta-paga (0,5% per tredici mensilità). Per il personale precario con contratto saltuario e comunque non annuale o non ancora inserito nelle graduatorie la quota è di 25 EURO annue.

Per i genitori e le genitrici non disoccupati la quota è di 15 euro annue.

Per gli studenti e le studentesse e per i genitori e le genitrici disoccupate/i la quota è di 10 euro annue.

Tali quote e percentuali potranno essere riviste dall’Assemblea Nazionale.

Le quote delle iscrizioni restano per tredici mensilità alle sedi provinciali per l’85%;

il 15% va alla struttura nazionale per le spese nazionali.


ART.5 
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L’adesione, in qualsiasi modalità, dà diritto a far parte di tutte le articolazioni organizzative.

Il diritto alla consulenza sindacale su specifiche e individuali problematiche inerenti il posto di lavoro è riservata ai lavoratori e alle lavoratrici della scuola pubblica, siano essi in servizio o collocati a riposo.


ART.6 
ESCLUSIONE - RECESSO

L’esclusione dell’associato è di competenza:

a) dell'Assemblea Provinciale, con successiva ratifica dell’Assemblea Nazionale;

b) dell’Assemblea Nazionale, previo parere dell’Assemblea Provinciale.
 

L’esclusione viene deliberata con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei presenti all’assemblea e può essere decisa solo per gravi ed accertati motivi.

La delibera di esclusione può essere annullata in presenza di nuovi elementi dall’Assemblea Nazionale con le stesse modalità di voto.

Ciascun socio/a può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.


ART.7 
PATRIMONIO

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a. dalle quote sociali

b. da eventuali erogazioni liberali

c. dai proventi di gestione permanenti od occasionali.
 

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART.8 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea Provinciale, che è l’organo decisionale dell’Associazione a livello locale ed è costituita dagli aderenti a livello provinciale;
  2. l’Esecutivo Provinciale, che attua le delibere dell’Assemblea Provinciale, i cui membri sono eletti annualmente dalle assemblee provinciali;
  3. l’Assemblea Nazionale, che è l’organo decisionale dell’Associazione a livello nazionale ed è costituita dai delegati/e delle singole province;
  4. l’Esecutivo Nazionale, che attua le delibere e le linee programmatiche dell’Assemblea Nazionale, alla quale risponde del suo operato. 

Tali organi potranno riunirsi anche in modalità telematica.


ART.9 
ASSEMBLEA PROVINCIALE

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Provinciale tutti gli associati/e.

Alle AP viene consentita, previo consenso della maggioranza dell’Assemblea, la partecipazione anche a non associati con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Essa è la sede primaria di decisioni a livello locale.

I Comitati di base costituiti possono portare le proprie posizioni come Comitati; il voto nell’Assemblea Provinciale è comunque riservato agli/alle aderenti all’Associazione.

L’AP viene convocata almeno una volta all’anno con convocazione scritta tramite mail a tutti/e gli/le associati/e.

La convocazione viene effettuata o dall’AP precedente o dall’Esecutivo Provinciale. Qualora l’AP non venga convocata, il 10% degli aderenti della provincia può convocare l’AP.

L’Assemblea Provinciale deve essere convocata in preparazione di ciascuna Assemblea Nazionale per discuterne l’ordine del giorno e per esprimere, tramite elezione, i/le propri/e delegati/e. L’inottemperanza di tale procedura è ostativa alla partecipazione della rappresentanza provinciale all’Assemblea Nazionale. In caso di convocazione straordinaria dell’Assemblea Nazionale, le Assemblee Provinciali possono essere convocate con 48 ore di preavviso.

L’AP elegge, nell’apposita seduta annuale, un Esecutivo Provinciale.

L’Assemblea Provinciale elegge annualmente un/a rappresentante legale provinciale e un/a tesoriere/a provinciale, preferibilmente scelti all’interno dei membri dell’Esecutivo Provinciale.

Il/la tesoriere/a provinciale ha l’obbligo una volta l’anno di rappresentare all’Assemblea Provinciale la situazione finanziaria.

Le AP straordinarie per revocare l’Esecutivo vanno convocate dai 2/3 dell’Esecutivo stesso o dalla maggioranza dell’AP precedente o dal 20% degli/delle iscritti/e.


ART.10 
ESECUTIVO PROVINCIALE

All’Esecutivo Provinciale è affidata la gestione e l’esecuzione delle linee politico-sindacali tracciate dall’AP, nonché ogni decisione operativa tra una AP e la successiva.

Il numero dei membri dell’EP viene stabilito dalle Assemblee Provinciali.

Possono far parte dell’Esecutivo Provinciale i membri iscritti/e all’Associazione da almeno 6 mesi prima della relativa elezione.

L’EP si riunisce di norma non meno di una volta al mese.

L’EP si rinnova con periodicità annuale.

L’EP può nominare un/a portavoce provinciale per i rapporti con i mezzi di informazione e per le funzioni di "rappresentanza" esterna.


ART.11 
ASSEMBLEA NAZIONALE

L’Assemblea Nazionale è costituita dai delegati e dalle delegate di ogni provincia espressi/e dalle singole Assemblee Provinciali in proporzione alla loro consistenza associativa, così come meglio specificato in seguito.

Essa è la massima istanza decisionale dell’Associazione a livello nazionale nonché l’unico organo decisionale sovra-provinciale.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice, salva diversa previsione statutaria di maggioranze qualificate per particolari fattispecie.

L’Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno due volte l’anno di cui una per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Gli esercizi sociali termineranno il 31 dicembre di ogni anno. L’approvazione del rendiconto avviene a maggioranza semplice entro il 30 aprile dell’anno successivo. Una volta approvato il rendiconto, esso sarà depositato presso la sede nazionale dell’Associazione e messo a disposizione di tutti/e gli/le associati/e che ne faranno richiesta.

L’Assemblea Nazionale elegge l’Esecutivo Nazionale.

L’Assemblea Nazionale si costituisce con i/le delegati/e delle singole province nella seguente proporzione:

- per le province che non superano i/le 300 associati/e: un/una delegato/a ogni 50 associati/e o frazione di 50;

- per le province che superano i/le 300 associati/e: un/una delegato/a ogni 50 associati/e fino al numero di 300 associati/e; dopo i/le 300 associati/e un/una delegato/a ogni 100 associati/e;

- ogni provincia, ove vi siano almeno dieci associati/e, ha comunque diritto ad un/una delegato/a.

Le cifre potranno essere aggiornate col crescere degli associati/e con delibera dell’Assemblea Nazionale a maggioranza qualificata.


In caso di posizioni divergenti a livello provinciale, i delegati/e sono nominati/e rispettando le percentuali raggiunte dalle diverse posizioni nell’AP; in caso di unico/a delegato/a prevarrà la posizione di maggioranza.


All’AN può assistere con diritto di parola ogni associato/a, ma il diritto di voto è riservato ai delegati/e. L’AN in casi particolari può dare la parola anche a non associati/e.


L’AN è considerata valida se sono presenti delegati/e di province che, assommate, abbiano una quantità di associati/e pari al 50% + 1 del totale degli associati/e nazionali; e se, contemporaneamente, sono anche presenti delegati/e di almeno il 40% delle province costituite.

L’AN decide a maggioranza semplice, tranne che per le espulsioni e le modifiche statutarie per le quali è richiesta la maggioranza qualificata stabilita nello Statuto stesso all’art.17.

L’AN si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocata o dalla precedente AN o dall’Esecutivo Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle strutture provinciali, con almeno 20 giorni di anticipo, salvo casi straordinari (e comunque, non meno di 5 giorni prima).

L’AN nomina annualmente, nell’apposita seduta, un Esecutivo Nazionale (d’ora in poi citato come EN) su indicazione delle AP e tenendo conto dei criteri esplicitati all’articolo successivo.

L’AN elegge a maggioranza semplice annualmente un/a portavoce e/o due portavoce nazionali scelto/i tra i membri dell’EN, incaricato/i delle relazioni ufficiali con altre organizzazioni, con i mass-media e le istituzioni, abilitato/i a fare dichiarazioni o interventi pubblici a nome dell’organizzazione nazionale o a qualsiasi tipo di rappresentanza pubblica, nell’ambito delle decisioni politico-sindacali stabilite dalle AN.

Il/la portavoce resta in carica un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno favorendo l’alternanza; la carica può essere nuovamente assunta dopo una pausa di almeno un anno.

L’AN può "sfiduciare" a maggioranza qualificata per validi e circostanziati motivi il/i portavoce e procedere ad una nuova nomina anche prima della scadenza ordinaria.

Con le stesse modalità di convocazione possono essere indette Assemblee di carattere straordinario.


ART.12 
ESECUTIVO NAZIONALE.

L’Esecutivo Nazionale si riunisce in forma ordinaria almeno una volta ogni due mesi.

L’Esecutivo Nazionale ha i seguenti compiti:

a) attuare le decisioni e le linee programmatiche deliberate dall’Assemblea Nazionale;

b) assicurare la circolazione delle informazioni all’interno ed all’esterno della Associazione Federativa Nazionale;

c) garantire l’attività editoriale relativa alla testata, se essa sarà decisa dall’Assemblea Nazionale;

d) amministrare i fondi dell’Associazione Federativa Nazionale;

e) curare i rapporti con gli organi di informazione;

f) curare i rapporti con le istituzioni a livello nazionale;

g) aggiornare l’anagrafe degli/delle associati/e;

h) tutelare giuridicamente i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola e degli/delle associati/e.
 

Il numero dei membri dell’Esecutivo Nazionale verrà stabilito all’atto della nomina da parte dell’Assemblea Nazionale; varia da un minimo di cinque membri ad un massimo di ventuno membri. Tali cifre potranno essere modificate a maggioranza qualificata dall’Assemblea Nazionale in base alla necessità dell’organizzazione.

Comunque non possono avere più di tre eletti/e nell’EN quelle sedi che non superano i 300 iscritti/e, non più di 5 per le sedi con numero di associati/e tra 300 e 600, non più di 7 per qualsiasi altro numero superiore di associati/e (le suddette cifre potranno essere modificate dall’assemblea nazionale seguendo l’andamento delle iscrizioni).

La composizione dell’EN deve tenere conto dei seguenti criteri:

- "copertura" del territorio a livello nazionale;

- consistenza numerica delle province;

- rappresentanza delle varie componenti indipendentemente dalla loro consistenza numerica all’interno dell’organizzazione e in particolare: almeno 1 membro in rappresentanza del personale ATA, almeno un membro in rappresentanza dei/delle docenti precari/precarie, almeno un membro in rappresentanza degli studenti e delle studentesse, almeno un membro in rappresentanza dei genitori e delle genitrici. Nel caso non si individuino disponibilità tra i membri dell’Associazione tra queste componenti, l’EN si ritiene comunque eletto nel pieno delle sue funzioni.

- i membri dell’EN appartenenti alla componente dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola devono essere in prevalenza in servizio e comunque il numero dei/delle pensionati/e della scuola presenti in EN non può superare il 30% (percentuale intesa in relazione alla sola componente lavoratori/trici).

Nel caso di elezioni su mozioni programmatiche generali contrapposte, l’EN deve rispettare le proporzioni raggiunte dalle mozioni stesse.

Per le modalità di revoca dall’EN vale quanto detto a proposito dell’EP; la revoca spetta all’AN, convocata in seduta straordinaria.

L’EN si riunisce di norma una volta ogni due mesi.

 

ART.13 
LIVELLO INTERPROVINCIALE

Due province limitrofe possono per esigenze organizzative, stabilire livelli di cooperazione quali:

- unificazione del conto corrente provinciale;

- unificazione delle assemblee provinciali;

- unificazione del/della tesoriere/a, del/della rappresentante legale e del/della/dei/delle portavoce interprovinciale;

- unificazione degli esecutivi provinciali secondo modalità decise a livello di Assemblea Provinciale;

Le province che optino per questa soluzione organizzativa devono darne comunicazione all’Assemblea Nazionale; la loro rappresentanza a livello nazionale resta calcolata sulla base della singola provincia così come previsto dall’art.11.

 

ART. 14 
LIVELLO REGIONALE

A livello regionale si può costituire un Coordinamento informale tra le varie province ove esiste una sede SSB. Il Coordinamento decide per tutto ciò che riguarda l’attività regionale in coerenza con i principi statutari e le linee politico-sindacali decise dall’AN.
 

ART.15 
RAPPRESENTANZA LEGALE – TESORERIA

L’Assemblea nazionale designa annualmente, nell’ambito dei componenti dell’Esecutivo Nazionale, un/a rappresentante legale ed un/a sostituto/a, cui compete la rappresentanza, anche processuale, dell’Associazione Federativa Nazionale nelle sedi giuridiche richieste.

L’Assemblea nazionale designa annualmente, nell’ambito dei/delle componenti dell’Esecutivo Nazionale, due tesorieri/e ed un/a sostituto/a ai/alle quali competono l’amministrazione dei fondi su mandato vincolante dell’Esecutivo Nazionale e la tenuta delle scritture contabili. I/le tesorieri/e hanno l’obbligo di rendicontare annualmente all’Associazione la situazione patrimoniale in occasione dell’Assemblea Nazionale deputata ad approvare il bilancio.

Tale/i carica/che possono essere rinnovate eccezionalmente, in caso di mancanza di disponibilità, per quattro anni consecutivi.

 

ART.16 
ALLARGAMENTO AD ALTRI SETTORI LAVORATIVI

Nel corso della propria attività l’Associazione, qualora ne ravvisasse la necessità e l’opportunità, potrà allargare il proprio intervento ad altri settori lavorativi. In tal caso andranno apportate le necessarie modifiche allo statuto secondo l’art.17.

Dovrà restare fermo in ogni caso il principio generale della costruzione del Comitato di Base anche a livello di singola azienda; esso sarà composto da lavoratori e lavoratrici, ma potrà anche essere aperto a cittadini e cittadine interessati alla funzione sociale dell’azienda stessa. A titolo esemplificativo, in caso di impatto ambientale della produzione, a cittadini e cittadine sensibili alla tematica.


ART.17 

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie sono deliberate da una assemblea nazionale a cui partecipi il 50% più una delle province in rappresentanza di almeno i due terzi degli/delle aderenti e con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei/delle delegati/e presenti.


ART.18 
AFFILIAZIONI E/O CONFLUENZE CON ALTRE STRUTTURE

Confluenze e/o affiliazioni organizzative, anche di tipo federativo con altre associazioni e strutture che abbiano finalità e principi organizzativi simili sono possibili, purché non modifichino le finalità dell’Associazione.

Le modalità e i dettagli devono essere approvati dall’Assemblea Nazionale.


ART.19 
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato nel corso di una riunione straordinaria dell’Assemblea nazionale, appositamente convocata, cui partecipino i due terzi delle province in rappresentanza dei tre quarti degli/delle aderenti e con la maggioranza dei quattro quinti dei/delle delegati/e presenti.

In caso di scioglimento, l’Assemblea Nazionale nomina tre liquidatori/liquidatrici, stabilendo le modalità relative alla devoluzione degli eventuali beni ad associazioni con finalità omologhe ed alla chiusura delle attività dell’Associazione.


ART.20 
RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le normi di legge vigenti in materia e la disciplina del Regolamento nazionale.


Approvato e depositato il 10 luglio 2024