Sindacato Sociale di Base
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Pratiche illegittime di sostituzione: SSB dice NO e tutela il diritto allo studio e i lavoratori/trici precari e non!
26/11/2025

In molte scuole di tutta Italia, specie nei gradi inferiori di istruzione, è frequente l’abitudine di dividere gli alunni/e delle classi scoperte tra le altre classi, spesso proposta come alternativa ad altre pratiche scorrette quali ingressi posticipati o uscite anticipate, o utilizzare i docenti di sostegno come tappabuchi, così da rendere impossibile il rapporto uno a uno con l’alunno/a con disabilità, per sostituire il docente curricolare nella stessa classe o in altra classe. 

A quest’ultima pratica abbiamo dedicato uno specifico vademecum, ma è importante sottolineare che nessuna di queste pratiche è legittima e in ogni caso è falsa l’argomentazione secondo cui i DS non potrebbero altrimenti risolvere il problema della vigilanza determinato dalle assenze brevi del personale docente, in quanto non potrebbero nominare supplenti al di sotto dei 10 o 15 giorni. 

In primo luogo, è ancora in vigore la legge 448/2001 art.22 c.6, secondo la quale Le istituzioni scolastiche autonome ... possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando... le proprie risorse di personale docente... fino a un massimo di 15 giorni. 

Possono, non devono! 

 

Cosa devono fare i DS? 

In primo luogo devono essere tentate le seguenti modalità di sostituzione:

  1. personale dell’organico dell’autonomia, solo per le assenze fino a 10 giorni e solo in eventuali ore a disposizione che residuino dalle programmate attività di potenziamento o di copertura dei docenti dello staff che fruiscano di esonero dall’insegnamento; 
  2. mediante recupero di permessi brevi da parte di docenti con debiti orari; 
  3. a pagamento, fino a un limite max di 6 ore settimanali per docente, mediante i fondi per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, che costituiscono una voce del FMOF con vincolo di destinazione, cioè che non può essere destinata ad altro, almeno per l’anno corrente. 

Una volta esperiti tutti i previsti tentativi di utilizzo delle risorse interne, dove ciò non fosse possibile, il dirigente può e deve procedere alla nomina di supplente breve attingendo alle Graduatorie di Istituto ed eventualmente anche agli interpelli. 

L’unico limite alla nomina di supplenti previsto dall’OM 88/2024 riguarda la nomina di un supplente nel primo giorno di assenza del titolare, divieto però derogabile qualora non sia possibile la tutela e la garanzia dell’offerta formativa nonché il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. 

 

Cosa non si può fare: 

  • la sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado, laboratori con ITP nelle secondarie di II grado, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili, in quanto impoverisce l’attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato anche da varie sentenze della magistratura. 
  • la divisione degli alunni nelle classi che è una prassi molto diffusa ma irregolare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono", oltre a determinare sovraffollamento delle aule e violando così le leggi sulla protezione della salute e la sicurezza sul lavoro. Ricordiamo infatti che lo spazio a disposizione in ogni aula deve essere di 1,8 m2 per studente nelle scuole di grado inferiore (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) ed a 1,96 m2 per studente nelle scuole di grado superiore. Per il primo caso rimandiamo al nostro vademecum sull’utilizzo illegittimo dei docenti di sostengo. 
    Nel caso in cui venga richiesto di accogliere studenti di altre classi è opportuno chiedere sempre l’ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente destinatario dell’ordine, la descrizione della richiesta ricevuta - in questo caso il numero e la classe degli alunni/e da accogliere -, il nominativo del docente assente e la firma del dirigente scolastico o di un suo delegato. 
    Qui fac simile di ordine di servizio regolare (nessuna validità giuridica hanno "libroni", messaggi WhatsApp ecc.) 
    In mancanza di un ordine scritto, in caso di incidente di qualsivoglia tipo, non si potrebbe nemmeno dimostrare per quale ragione gli alunni di altra classe si trovassero sotto la responsabilità del docente che li avesse accolti, e qualunque responsabilità ricadrebbe sui di lei/lui. 
    Dopo aver ricevuto l’ordine di servizio scritto si potrà eseguirlo e poi rivolgersi al nostro sindacato per intervenire sulla vicenda, oppure presentare rimostranza scritta ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957 oppure dell’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024. Se l’ordine non viene reiterato per iscritto, esso decade; in caso contrario si deve eseguire. 
     

Constatiamo che molti DS applicano una definizione assai elastica di “garanzia dell’offerta formativa” e di “rispetto delle norme di prevenzione e protezione dai rischi”. 
Tali pratiche non hanno nulla a che vedere con la tutela del diritto allo studio, con l’inclusione degli alunni/e con disabilità, con la garanzia dell’offerta formativa, e oltretutto danneggiano il personale precario che aspira a supplenze anche brevi per iniziare – e talvolta non solo per iniziare! – la tortuosa trafila che dovrebbe portare alla conquista di un lavoro dignitoso. Esse hanno il solo scopo di risparmiare i già esigui fondi (sia quelli per le supplenze fatte dal personale interno, parte del FMOF, sia quelle per attingere al personale esterno dalle graduatorie) e “valorizzare” il Dirigente scolastico, la cui valutazione – e quindi la cui carriera - è determinata, tra gli altri, da criteri aziendalistici come efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale (L.107/2015 art.1 c. 93 lett. a).
 

Come Sindacato Sociale di Base stigmatizziamo fortemente l’uso e l’abuso di tali pratiche che distolgono i docenti dallo svolgimento della propria funzione, attribuiscono loro responsabilità e carichi di lavoro burocratico che non gli competono, e impoveriscono in definitiva la scuola tutta.

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