In molte scuole di tutta Italia, specie nei gradi inferiori di istruzione, è frequente l’abitudine di dividere gli alunni/e delle classi scoperte tra le altre classi, spesso proposta come alternativa ad altre pratiche scorrette quali ingressi posticipati o uscite anticipate, o utilizzare i docenti di sostegno come tappabuchi, così da rendere impossibile il rapporto uno a uno con l’alunno/a con disabilità, per sostituire il docente curricolare nella stessa classe o in altra classe.
A quest’ultima pratica abbiamo dedicato uno specifico vademecum, ma è importante sottolineare che nessuna di queste pratiche è legittima e in ogni caso è falsa l’argomentazione secondo cui i DS non potrebbero altrimenti risolvere il problema della vigilanza determinato dalle assenze brevi del personale docente, in quanto non potrebbero nominare supplenti al di sotto dei 10 o 15 giorni.
In primo luogo, è ancora in vigore la legge 448/2001 art.22 c.6, secondo la quale Le istituzioni scolastiche autonome ... possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando... le proprie risorse di personale docente... fino a un massimo di 15 giorni.
Possono, non devono!
Cosa devono fare i DS?
In primo luogo devono essere tentate le seguenti modalità di sostituzione:
Una volta esperiti tutti i previsti tentativi di utilizzo delle risorse interne, dove ciò non fosse possibile, il dirigente può e deve procedere alla nomina di supplente breve attingendo alle Graduatorie di Istituto ed eventualmente anche agli interpelli.
L’unico limite alla nomina di supplenti previsto dall’OM 88/2024 riguarda la nomina di un supplente nel primo giorno di assenza del titolare, divieto però derogabile qualora non sia possibile la tutela e la garanzia dell’offerta formativa nonché il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.
Cosa non si può fare:
Constatiamo che molti DS applicano una definizione assai elastica di “garanzia dell’offerta formativa” e di “rispetto delle norme di prevenzione e protezione dai rischi”.
Tali pratiche non hanno nulla a che vedere con la tutela del diritto allo studio, con l’inclusione degli alunni/e con disabilità, con la garanzia dell’offerta formativa, e oltretutto danneggiano il personale precario che aspira a supplenze anche brevi per iniziare – e talvolta non solo per iniziare! – la tortuosa trafila che dovrebbe portare alla conquista di un lavoro dignitoso. Esse hanno il solo scopo di risparmiare i già esigui fondi (sia quelli per le supplenze fatte dal personale interno, parte del FMOF, sia quelle per attingere al personale esterno dalle graduatorie) e “valorizzare” il Dirigente scolastico, la cui valutazione – e quindi la cui carriera - è determinata, tra gli altri, da criteri aziendalistici come efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale (L.107/2015 art.1 c. 93 lett. a).
Come Sindacato Sociale di Base stigmatizziamo fortemente l’uso e l’abuso di tali pratiche che distolgono i docenti dallo svolgimento della propria funzione, attribuiscono loro responsabilità e carichi di lavoro burocratico che non gli competono, e impoveriscono in definitiva la scuola tutta.