Il 5 novembre 2025 è stato firmato il contratto scuola (CCNL) 2022-2024! La sola esplicitazione delle date di riferimento già ci dovrebbe far riflettere sui danni che subiamo dal ritardo con cui è stato siglato. Ma questo è niente di fronte alla constatazione che non solo non è il primo contratto firmato con anni di ritardo e, di fatto, già scaduto ma per l'ennesima volta i cosiddetti “aumenti” non coprono assolutamente l'inflazione degli ultimi anni e quindi il costo della vita. Cioè è l'ennesimo contratto a perdere. I dati sono chiari e quindi è incomprensibile lo squillo di trombe di governo e sindacati che lo hanno firmato. Infatti, pur prendendo come “buoni” i dati Aran (l'Agenzia statale che negozia i contratti), avremmo i seguenti aumenti medi mensili (comprensivi degli anticipi già erogati in busta paga):
Aumenti medi pertanto del 6% quando l'inflazione solo nel triennio 2022-2024 è stata del 13%.
La firma di questo ultimo contratto ci ha indotto ad una riflessione sulla significanza storica che i CCNL scuola hanno rappresentato negli ultimi decenni. Con uno sguardo retrospettivo abbiamo cercato di individuare i cambiamenti di fondo delle vicende contrattuali dal 1986 (nascita dei Comitati di Base della scuola) ad oggi.
Prima del 1986 i contratti avevano valenza triennale e gli accordi tra governo e sindacati si tramutavano in DPR. Questa modalità di relazione tra le parti si protrarrà fino al contratto del 1988 - 1990. Di fatto la trattativa era diretta, senza intermediazioni. Negli anni successivi la logica della compatibilità economica e la sua accettazione da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative (all'epoca CGIL, CISL, UIL e SNALS) determina una politica sindacale che viene definita concertazione (ratificata dagli accordi del dicembre 1993 tra sindacati e Confindustria) e che di fatto dagli anni '90 in poi impedisce qualsiasi conflitto sulla parte economica della contrattazione. Contemporaneamente gli accordi del 31 luglio 1992 eliminano definitivamente la scala mobile dall'aumento retributivo (per il Pubblico Impiego era definita Indennità Integrativa Speciale – IIS ed ancora appare nei nostri cedolini). Il 12 giugno 1990 inoltre viene approvata la legge 146 (definita legge anti cobas) che pone una serie di limiti all'indizione degli scioperi. In particolare nella scuola impedisce il blocco degli scrutini, arma che aveva consentito il ciclo di lotte degli anni 1986 - 1988.
La concertazione nel Pubblico Impiego si realizza attraverso l'istituzione dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) che avviene con il dlgs 29/1993. Questo passaggio legislativo apporta una modifica sostanziale nei rapporti tra le parti che non sono più diretti ma prevedono una intermediazione ed una accettazione delle compatibilità economiche determinate dal governo in carica. Di fatto la “trattativa” si riduce a come redistribuire nel Pubblico Impiego le somme decise a priori dalle leggi finanziarie del governo. La logica dell'accettazione del quadro economico-normativo vigente da parte delle Organizzazioni Sindacali diviene del tutto esplicita. Nel frattempo il CCNL 1991 – 1993, in attesa dell'istituzione del'ARAN, viene del tutto bypassato, forse per punire il personale della scuola degli aumenti ottenuti, grazie alle lotte, nel contratto precedente? Con l'ARAN la contrattazione che era triennale diviene quadriennale per l'aspetto normativo e biennale per il rinnovo economico. Dal contratto 2016 – 2018 si ritorna invece alla cadenza triennale.
Questo lavoro retrospettivo ci ha portato ad individuare alcune costanti dei rinnovi contrattuali.
Uno dei punti fermi è senz'altro la risibilità dei cosiddetti “aumenti” e che presentiamo in un' altra parte di questa introduzione. L'unico aumento di rilievo è stato ottenuto nel 1988 con il cosiddetto contratto cobas che, tra l'altro, è l'unico ad essere stato siglato in tempi congrui, a riprova dell’incisività delle mobilitazioni scelte dall’autorganizzazione dei lavoratori. I contratti erano triennali 1985 - 1987 e 1988 - 1990.
Un altro “punto fermo” è il ritardo con cui regolarmente sono stati siglati i contratti compresi gli ultimi due: il 18 gennaio 2024 per il periodo 2019 – 2021 e appunto il 5 novembre la preintesa del contratto 2022-2024!!! A questi ritardi si aggiungano i “buchi” di rinnovo contrattuale: quello del 1991 – 1993, di cui abbiamo già detto, e quello addirittura di 6 anni tra il 2010 e il 2015.
Altra costante dei rinnovi contrattuali è il tema della differenziazione della categoria, obiettivo che le OO. SS. hanno pervicacemente perseguito in vari modi negli ultimi decenni. A più riprese si è tentato di differenziare il ruolo docente attraverso l'introduzione di figure sistemiche da premiare. Il primo tentativo è stato nel 1987, contratto della rivolta dei comitati di base della scuola, con la prefigurazione di figure come il tutor e il formatore. Tentativo fallito per la strenua opposizione dei docenti.
Un secondo tentativo è stato portato avanti con il contratto del 1998 in cui attraverso un concorso si sarebbe dovuto premiare con uno stipendio più alto (6 milioni annuali di lire) il 30% della categoria. Anche questa norma del CCNL viene ritirata per la grande mobilitazione della categoria del 17 febbraio 2000 con sciopero e manifestazione nazionale a Roma. Evidente come questi tentativi vedevano il pieno accordo tra governo e sindacati al punto che per preparare al concorso e poter rientrare nel 30% dei “bravi” le varie Organizzazioni Sindacali avevano perfino organizzato dei corsi!!!
Dopo il fallimento dei precedenti tentativi di diversificare gli stipendi con normative contrattuali nazionali, sindacati e governi hanno aggirato l'ostacolo spostando le risorse economiche dalla contrattazione nazionale alla contrattazione di istituto in virtù della contemporanea introduzione dell'Autonomia Scolastica e il tentativo di trasformazione della scuola da Istituzione ad Azienda. Progressivamente si cerca di svuotare di potere gli organi collegiali in favore della contrattazione di Istituto legittimando a questo livello le differenziazioni retributive. A tutti gli effetti il contratto integrativo di Istituto si pone come contrattazione decentrata di II livello come avviene nelle aziende e la trasformazione della figura del direttore didattico o del preside in Dirigente Scolastico (e Datore di lavoro) chiude il cerchio.
Infine contestualmente al progressivo smantellamento degli scatti automatici determinati dalla Scala Mobile, i sindacati scuola “maggiormente rappresentativi” hanno indebolito il riconoscimento economico legato alla progressione di carriera. Gli scatti stipendiali che erano biennali fino al 1993, con il CCNL del 1994 si attuano dopo 6 o 7 anni. Anche il primo scatto che avveniva dopo 3 anni, con la norma contenuta nel CCNL integrativo del 4 agosto 2011, avviene solo al decimo anno di servizio!
Più che mai urgente pertanto mobilitarsi per ottenere stipendi adeguati e che consentano una vita dignitosa. Alle obiezioni che spesso ci vengono rivolte dalla categoria del tipo: “che ci possiamo fare, non ci sono soldi” rammentiamo che per la legge di bilancio 2025 stanno tagliando ulteriori risorse a scuola, sanità e servizi sociali in genere per aumentare la spesa militare. Il nostro agire per giusti stipendi diviene pertanto un altro modo di difendere la pace e la nostra Costituzione.